Il presente Codice Deontologico è stato approvato nell'Assemblea F.I.M.A.A. Como del 10-06-2004.
Ogni professionista, Agente Immobiliare e Mediatore Creditizio, associato a FIMAA Como è tenuto al rispetto delle norme contenute nel presente Codice Deontologico.
Il mancato rispetto delle norme in esso contenute può essere segnalato a FIMAA Como, ai seguenti recapiti:
F.I.M.A.A. COMO - Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari (Associazione Comasca in Mediazione)
Via Ballarini 12 - 22100 Como
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a. "Il Mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza" (Codice Civile, Art. 1754)
b. "Il Mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità" (Codice Civile, Art. 1755)
c. "Salvo patti o usi contrari, il Mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso" (Codice Civile, Art. 1756)
d. "Se l'affare è concluso per l'intervento di più Mediatori, ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione" (Codice Civile, Art. 1758)
e. "Il Mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Il Mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite" (Codice Civile, Art. 1759)
f. "Il Mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso tramite il suo intervento" (Codice Civile, Art. 1761)
Concorrenza sleale
a. "…compie atti di concorrenza sleale chiunque:
a.1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
a.2) diffonde notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti e dell'impresa di un concorrente;
a.3) si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai princìpi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda" (Codice Civile, Art. 2598);
b. "La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti" (Codice Civile, Art. 2599);
c. "Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume" (Codice Civile, Art. 2600);
d. "Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria" (Codice Civile, Art. 2601).
Pubblicità
a. "Per pubblicità si intende qualsiasi forma di comunicazione che sia diffusa nell'esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la domanda di beni e di servizi" (Raccolta Provinciale Usi in materia di Pubblicità di Milano, Art. 1)
b. "Nell'elaborazione dei messaggi pubblicitari, gli operatori si uniformano alle regole dell'Autodisciplina Pubblicitaria e si adeguano alle determinazioni dei suoi Organi" (Raccolta Provinciale Usi in materia di Pubblicità di Milano, Art. 5)
Nota: la pubblicità è da considerarsi menzognera in caso di diffusione incompleta (atta a generare confusione) e/o non veritiera di notizie e di apprezzamenti sui propri prodotti e sulle proprie attività; la pubblicità menzognera costituisce atto di concorrenza sleale anche se non scredita il prodotto e/o l'attività altrui.